I parlamentari non possono fare i sindaci di Comuni con più di ventimila abitanti: lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza 277/2011 (presidente Alfonso Quaranta, giudice redattore Paolo Grossi), che ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti».
Maggiori particolari in :
http://www.diariodelweb.it/Articolo/Politica/?d=20111021&id=22151
ed ecco il nostro commento:
Ottima sentenza e una buona notizia, anche perché si tratta di una sentenza additiva che applica gli articoli 3 e 51 della Costituzione, gli stessi ai quali ci si richiama per contrastare norme o assenza di norme che riguardano la parità uomo-donna .
Una buona notizia offuscata, però, dalla considerazione che è davvero assurdo che debba intervenire la Corte Costituzionale per far rispettare le regole dalle Giunte delle elezioni parlamentari. Del resto è una storia vecchia: Berlusconi non era eleggibile al suo primo mandato, eppure la Giunta della Camera non applicò la norma sulle incompatibilità per i concessionari di reti televisive.
Il permanere sempre degli stessi personaggi (in grande prevalenza maschi e anziani), dovuto al mancato rispetto delle norme sulle incompatibilità e sui mandati plurimi sbarra la strada alle donne e ai giovani. Le giovani donne doppiamente penalizzate!
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