Novità in Sicilia per le prossime amministrative

 

Per quanto riguarda le novità legislative,  in Sicilia per le elezioni comunali si terrà conto delle pari opportunità considerate nella legge elettorale della Regione approvata lo scorso anno, che purtroppo non accolse le richieste della doppia preferenza di genere. http://www.iusetnorma.it/normativa/legge_regionale_sicilia__5_aprile_2011_n_6.asp

Per saperne di più:

                             Brevi appunti sulla legge della Regione Sicilia 6/2011

di Francesca Ragno

Con l’approvazione della legge regionale 6/2011 che integra la precedente normativa elettorale della L.R. 35/1997 l’Assemblea Regionale Siciliana ha introdotto alcune importanti disposizioni riguardanti l’applicazione del principio di pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e agli organi collegiali degli enti locali ( non solo ha modificato i sistemi elettorali dei comuni, le schede elettorali, la mozione di sfiducia a sindaci e presidenti di provincia).

L’articolo 3 della legge 6/2011 è intitolato proprio “Rappresentanza di genere” che introduce un nuovo articolo 1-bis e un nuovo articolo 6-bis nella normativa elettorale regionale del 1997:

‘Art. 1 bis. – 1. Nelle liste di candidati per l’elezione del consiglio comunale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa” in cui si dà implicitamente mandato alle segreterie di partito di rispettare la disposizione, che ha trovato proprio una prima concreta applicazione con la presentazione delle liste elettorale nel Comune di Palermo, dove ogni partito si è adoperato per rispettare le proporzioni richieste dalla recente legge.

‘Art. 6 bis. – 1. Nelle liste di candidati per l’elezione del consiglio provinciale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa’

Altro aspetto fondamentale riguarda la previsione della presenza obbligatoria delle donne nelle giunte degli enti locali siciliani sia comuni che province: “La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere”.

La nuova legge predispone che non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

Ricordiamo che il TUEL, il Testo Unico degli enti locali, numero 267/2000 non si applica nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano là dove i contenuti siano in contrasto con gli statuti regionali e ricordiamo che l’articolo 14 dello statuto della Regione Sicilia stabilisce una competenza esclusiva su “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative” e quindi rispetto alle altre Regioni la Sicilia organizza autonomamente il diritto degli enti locali, anche in materia elettorale e ogni qual volta che il legislatore statale introduce delle novelle in tale ambito queste devono essere sempre essere recepite con apposito provvedimento dell’Assemblea Regionale Siciliana.

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