”Si tratta di notevoli novità, che non trovano largo consenso negli esponenti politici, di conseguenza spetta ancora una volta alle associazioni delle donne farle conoscere e rispettare,
Aspettare stanca e Rete per la Parità, firmatarie dell’Accordo di azione comune per la democrazia paritaria, sottoscritto da cinquanta associazioni e gruppi, sono pronte a fare la propria parte.
Scheda tecnica sulla “par condicio di genere”
(a cura di Rosanna Oliva- Aspettare stanca)
- 1. LE NORME
1.1 Le modifiche normative
La legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale[1] è stata modificata dall’articolo 4 della legge 215 del 2012, entrata in vigore il 26 dicembre 2012.
All’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini dell’applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell’ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all’articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini».
1.2 I precedenti
La legge n. 4 del 27 marzo 2009 della Regione Campania,oltre ad introdurre la doppia preferenza di genere, (passata successivamente al vaglio della Corte Costituzionale), con il comma 4 dell’articolo 10 [2]dispone che i soggetti politici assicurino la presenza di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica.
1.3 Il sostegno delle associazioni
Come avvenuto in Campania, l’introduzione di norme di garanzia di genere nella legge nazionale per l’elezione dei consigli comunali è stata resa possibile per l’impegno delle parlamentari di maggioranza e opposizione, sostenute dall’esterno dalle associazioni delle donne.
In particolare la norma sulla “par condicio di genere” fu introdotta solo in un secondo momento, accogliendo la proposta avanzata dall’Accordo di azione comune per la democrazia paritaria, con un richiamo, appunto al precedente normativo della Campania.
- 2. L’applicazione delle norme sulla “par condicio di genere”
2.1 Il regolamento della Commissione parlamentare di vigilanza RAI
Nel regolamento pubblicato in GU il 5 gennaio 2013, in vigore dal giorno successivo, l’art. 4.dispone che sia “assicurata parità di condizioni nell’esposizione di opinioni e posizioni politiche e un’equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.”[3]
E’ da sottolineare che “l’equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze” è posta esattamente sullo stesso piano con “la parità di condizioni nell’esposizione di opinioni e posizioni politiche” che nella legge del 2008 , prima della modifica era l’unica finalità prevista dal legislatore.
2.2 La delibera dell’AGCOM del 28 dicembre 2012
Al contrario la delibera dell’AGCOM, N. 666/12/CONS DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013, approvata nella riunione del Consiglio del 28 dicembre 2012, (appena due giorni dopo l’entrata in vigore della legge 215/2012), non ne tiene conto, tanto è vero che tale legge non è neanche citata nei riferimenti normativi in premessa. Si presume, di conseguenza che anche le tabelle utilizzate per il monitoraggio delle presenze (sul sito dell’AGCOM sono reperibili le ultime del 2012, ) potrebbero rimanere calibrate soltanto sulle presenze “politiche”, omettendo i dati sulla “rappresentanza di genere nelle presenze”.
Le conseguenze della normativa sulla par condicio di genere
L’AGCOM deve provvedere all’aggiornamento delle disposizioni e delle tabelle dalla stessa utilizzate, in conformità alle modifiche alla legge 228 del 2000 introdotte con la legge 215 del 2012.
RAI e Commissione di vigilanza devono dare seguito nelle rispettive competenze a quanto previsto nel regolamento, informandone l’utenza del servizio pubblico.
Partiti e Movimenti che si presentano alle elezioni politiche e regionali devono adeguarsi alle nuove disposizioni.
Roma, 11 gennaio 2012
[1] Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.
[2]Legge regionale 27 marzo 2009, N. 4
Art. 10 Rappresentanza di genere
1. Le disposizioni dell’articolo 1 della legge n. 108/1968, così come recepite dalla presente legge, si
intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente
articolo.
2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei
candidati.
3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.
4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di
candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti
radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente
normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati
di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.
[3] Art. 4 Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche.
Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell’esposizione di opinioni e posizioni politiche e un’equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.
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