RAPPRESENTANZA DI GENERE PER LE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

 dalla Segretaria nazionale di Aspettare stanca:

SCHEDA TECNICA

legge elettorale eu

Agnese Canevari

 

LO STATO DELL’ARTE

Il prossimo giugno si voterà per eleggere i/le rappresentanti  al Parlamento europeo. L’attuale legge elettorale prevede un sistema di tipo proporzionale puro, con possibilità di esprimere nelle circoscrizioni più ampie fino a tre preferenze.

Nelle due precedenti tornate elettorali (2004 e 2009) sono state applicate le norme di garanzia di genere volte a riequilibrare la rappresentanza politica delle donne, introdotte con la legge 8 aprile 2204, n. 90, art.3,  trasfusa nell’art. 56 del Codice per le pari opportunità (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198). In allegato.

Trattandosi di una norma limitata nel tempo (valida per due elezioni successive all’entrata in vigore della legge), ad oggi essa è decaduta. Pertanto, attualmente non vi sono norme di garanzia di genere per le prossime elezioni europee del 2014.

 

La legge 8 aprile 2204, n. 90, art.3,  trasfusa nell’art. 56 del Codice per le pari opportunità prevedeva le quote di genere (un terzo/due terzi), misure di disincentivi e incentivi riguardo ai rimborsi elettorali, l’inammissibilità delle liste solo nel caso di liste monogenere.

Il comma 1 recita: “Nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati”.

Nel caso tale proporzione non fosse rispettata, la sanzione poteva consistere in una decurtazione del rimborso elettorale fino ad un massimo della metà , “in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in piu’ rispetto a quello massimo consentito”.  La norma non prevedeva quindi l’inammissibilità della lista.

L’inammissibiltà era prevista soltanto nel caso di liste monogenere.

Inoltre, vi era anche un meccanismo di incentivi per i movimenti o gruppi politici che eleggessero  “una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi”. La somma,  eventualmente derivante dalla decuratazione,  doveva essere ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascuno.

Si è trattato della prima applicazione dell’art. 51 della Costituzione, dopo la modifica intervenuta con la legge costituzionale n.1 del 2003. L’introduzione della L. 90/2004, pur prevedendo misure piuttosto deboli, ha avuto indubbiamente un effetto positivo in termini di rappresentanza politica femminile al Parlamento europeo: la percentuale di donne elette è sostanzialmente raddoppiata, passando dall’11% del 1999 al 22% del 2004.

 

PROPOSTE

Data la decadenza delle norme di genere sopra esposte, visto che comunque i risultati in termini di rappresentanza femminile al Parlamento europeo sono ancora insoddisfacenti (molto lontani dall’attuazione della democrazia paritaria), è auspicabile un nuovo intervento normativo.

Nell’ottica della democrazia paritaria e tenuto conto dell’introduzione della doppia preferenza di genere con la Legge 215/2012,  si dovrebbe prevedere:

          composizione delle liste paritaria (50 e 50)

          la doppia preferenza di genere (ciò comporterebbe anche la riduzione del n di preferenze da tre a due)

          l’inammissibiltà delle liste che non rispettano la proporzione di genere nella loro composizione

          eventualmente un sistema di incentivi/disincentivi sui rimborsi elettorali

La norma per il riequilibrio di genere può essere stabile nel tempo, oppure per un tempo limitato: nel secondo caso, dovrebbe rimanere in vigore fino al raggiungimento dell’obiettivo previsto (almeno il 40% di donne elette).

 

Ad oggi è stato presentato un DDL (AC 1473), primi firmatari (Bruno Bossio, Nicchi, Locatelli) e sottoscritto da circa 70 parlamentari, recante Modifiche agli articoli 12 e 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell’equilibrio della rappresentanza dei sessi nell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”, assegnato alla Commissione Affari Costituzionali

Si prevede:

in ciascuna lista di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi”, a pena di inammissibiltà della lista;

la riduzione del n di preferenze e la doppia preferenza di genere.

 

Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna

(Decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198)

Libro IV
PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI CIVILI E POLITICI

Titolo I
PARI OPPORTUNITA’ NELL’ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE

Capo I
Elezione dei membri del Parlamento europeo

Art. 56.
Pari opportunita’ nell’accesso alla carica di membro del Parlamento europeo

(legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3)

1. Nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati;
ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unita’ prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e’ ridotto, fino ad un massimo della meta’, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in piu’ rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da piu’ di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 e’ erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma e’ ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

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