I lavori della tavola rotonda svoltasi il 25 febbraio sembrano già lontani.

Oggi, 27 febbraio, il Presidente Gaetano Silvestri ha tenuto la sua relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2013 e si moltiplicano i commenti, soprattutto sulla parte che riguarda la sentenza sulla legge elettorale:
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-27/legge-elettorale-presidente-consulta-silvestri-garantisca-governi-stabili-111625.shtml?uuid=ABw8wXz

http://www.corriere.it/politica/14_febbraio_27/riforme-silvestri-si-camera-autonomie-9f64ce62-9faa-11e3-b156-8d7b053a3bcc.shtml

http://www.huffingtonpost.it/2014/02/27/silvestri-consulta-legge-elettorale-governi-stabili_n_4864511.html?utm_hp_ref=italy

http://www.ilsussidiario.net/News/Politica/2014/2/27/ITALICUM-Il-presidente-della-Consulta-Silvestri-la-legge-elettorale-garantisca-governi-stabili/473998/
http://qn.quotidiano.net/cronaca/2014/02/27/1031916-titolo-quinto-costituzione-silvestri.shtml

http://www.huffingtonpost.it/stefano-ceccanti/dalla-conferenza-del-presidente-della-corte-meno-sospetti-sullitalicum_b_4867647.html?utm_hp_ref=italy

Dalla relazione del Presidente Gaetano Silvestri sulla giurisprudenza costituzionale del 2013
Omissis
3.1. Con la sentenza n. 1 del 2013, resa nel conflitto di attribuzione sorto in seguito alle intercettazioni casuali delle comunicazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, la Corte ha ricostruito – al di là del caso concreto deciso con quella pronuncia – il complesso delle attribuzioni del Presidente «collocato dalla Costituzione al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato e, naturalmente, al di sopra di tutte le parti politiche. Egli dispone pertanto di competenze che incidono su ognuno dei citati poteri, allo scopo di salvaguardare, ad un tempo, sia la loro separazione che il loro equilibrio». In questa prospettiva, il Presidente della Repubblica «rappresenta l’unità nazionale (art. 87, primo comma, Cost.) non soltanto nel senso dell’unità territoriale dello Stato, ma anche, e soprattutto, nel senso della coesione e dell’armonico funzionamento dei poteri politici e di garanzia, che compongono l’assetto costituzionale della Repubblica. Si tratta di organo di moderazione e di stimolo nei confronti di altri poteri, in ipotesi tendenti ad esorbitanze o ad inerzia».
L’equilibrio costituzionale, che dovrebbe essere il risultato spontaneo del sistema di freni e contrappesi tracciato dalla legge fondamentale, può subire alterazioni e turbative, dalle quali sorge la necessità di interventi che non incidano nel merito delle decisioni politiche – riservate al circuito corpo elettorale, Parlamento, Governo – ma riavviino meccanismi costituzionali eventualmente bloccati o, al contrario, moderino l’asprezza di conflitti, che, dal naturale terreno del confronto politico, rischiano di trasmodare sul piano del corretto ordine di rapporti tra gli organi costituzionali della Repubblica.
L’esistenza di una suprema istanza di regolazione del funzionamento del sistema costituzionale non introduce elementi in contrasto con la forma di governo parlamentare, basata appunto sulla distinzione e sulla convergente efficacia delle decisioni politiche democraticamente legittimate e degli atti di controllo degli organi di garanzia, su cui grava il difficile compito di mantenere integro, nei limiti del possibile, l’equilibrio costituzionale nel cui ambito quelle decisioni sono destinate a prodursi e ad operare.
3.2. L’equilibrio costituzionale non è bene prezioso soltanto per i vertici delle istituzioni, nei rapporti tra poteri dello Stato e tra organi costituzionali, ma è parte essenziale della stessa ragion d’essere della democrazia pluralista, quale è configurata dalla Costituzione italiana.
L’esercizio concreto della sovranità popolare, «nelle forme e nei limiti della Costituzione» – secondo la felice formula dell’art. 1, secondo comma – avviene mediante la rappresentanza politica, istituto indispensabile (anche se integrato da importanti strumenti di democrazia diretta) per governare democraticamente un grande Paese,nel quale esiste ed opera una società civile di alta complessità economica, sociale e culturale, che si riflette inevitabilmente sul sistema politico.
In questo quadro, la legge elettorale deve prevedere un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, che, pur assicurando la necessaria rappresentanza alle diverse articolazioni della società civile, miri a rendere possibile la formazione di Governi stabili, fondati su maggioranze non fluttuanti. La Costituzione non prevede un particolare sistema elettorale, né la Corte costituzionale ha alcuna competenza a colmare questa lacuna, voluta, come risulta chiaramente dagli atti dell’Assemblea costituente.
Alla luce di quanto detto, si comprende facilmente che questa Corte, con la sentenza n. 1 del 2014, non ha esposto una propria formula elettorale (né avrebbe potuto farlo), ma si è limitata a dichiarare costituzionalmente illegittime alcune norme della legge elettorale oggetto di censura da parte della Corte di cassazione.
In particolare, la previsione di un cospicuo premio di maggioranza, senza la fissazione di una soglia minima per la sua applicazione, deve essere considerata come «una disciplina manifestamente irragionevole, che comprime la rappresentatività dell’assemblea parlamentare, attraverso la quale si esprime la sovranità popolare, in misura sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito (garantire la stabilità di governo e l’efficienza decisionale del sistema), incidendo anche sull’eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.».
Il secondo punto critico, che ha determinato la sentenza di accoglimento della Corte, è quello delle liste c.d. “bloccate”, che contengono elenchi spesso assai lunghi di candidati, difficilmente conoscibili dai cittadini elettori, con il risultato che «manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione». La citata pronuncia prosegue con una precisazione: «Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione nella lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero di candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)».
In materia elettorale, pertanto, l’arco delle scelte del legislatore è molto ampio, a condizione che non venga irragionevolmente alterato il rapporto di proporzionalità, e quindi l’equilibrio tra rappresentanza e governabilità, realizzabile con plurimi strumenti, tutti costituzionalmente compatibili, a condizione che l’una o l’altra non subiscano riduzioni così drastiche da mettere in pericolo le condizioni minime di democraticità del sistema o della sua possibilità di funzionamento. Si tratta – in questo e in tutti gli altri casi prospettabili – di un equilibrio dinamico, giacché la Costituzione non si limita a preservare l’essenza della proiezione rappresentativa, in una visione statica di mero rispecchiamento delle proporzioni tra i vari gruppi politici esistenti nella società civile, ma è protesa a rendere efficace ed attuabile l’indirizzo politico del Governo e della maggioranza parlamentare, vero motore del sistema, come emerge dagli artt. 92 ss. della stessa Costituzione.

Fai clic per accedere a documenti%5Crelazioni_annuali%5CSilvestri_20140227.pdf

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