La coincidenza quasi totale con le elezioni europee ha oscurato il lavoro che in Prima Commissione Senato prosegue su un argomento al quale Il presidente del Consiglio lega addirittura la sopravvivenza del Governo.
In Commissione sull’esame dei DDL riguardanti la riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione, nonché l’abolizione del CNEL, sono proseguite stancamente audizioni di esperti e si avvicina il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato (ma forse destinato a slittare), per mercoledì 28 maggio, alle ore 18.
Evidentemente, anche se nulla affiora, proseguono anche le trattative, che si erano avviate non senza tensioni, per rendere compatibile la proposta governativa, il DDL costituzionale 1429, con i l testo alternativo, primo firmatario Vannino Chiti. Trattative evidentemente destinate a una stretta finale soltanto dopo che sarà conosciuto l’esito delle elezioni per il Parlamento europeo.
Spetta a noi guardare alla Riforma del Senato e del Titolo V in un’ottica di genere, criterio sembra funzionare, anche in questo caso, come una lente d’ingrandimento per valutare la validità delle regole democratiche proposte.
In tale ottica sono ancora più inaccettabili, a nostro parere, sia la prima ipotesi di elementi non eletti, che, a parte altri problemi di scarsa rappresentanza, avrebbe portato in Senato solo uomini, sia quella, che sembra anch’essa superata, di evitare il nodo dell’elezione dei senatori rimbalzando alle singole regioni.
Visti i precedenti non sembra si potesse nutrire fiducia nella bontà delle scelte delle singole regioni, immaginando che possano basarsi su criteri obiettivi.
Si tratta di consigli eletti con preferenza unica (salvo la Campania), composti in gran maggioranza, o solo, da uomini, che, pur di non creare problemi alla loro ferma volontà di rimanere attaccati alle loro poltrone, quando sono stati costretti a mettere mano alle leggi per l’elezione dei presidenti e dei Consigli, hanno dato buona mostra di sé in termini di spregiudicatezza, violazione dei principi costituzionali e ricorso al voto segreto.
Sempre rimanendo in un’ottica di genere, ecco le proposte che avanziamo per l’elezione dei componenti del nuovo Senato, da formulare come emendamenti agli articoli 2 e 33 del DDL 1429.
1.Il primo obiettivo è evitare la costituzionalizzazione della preferenza unica. Si tratterebbe, oltre che un danno alla rappresentatività dei nuovi senatori, anche di un pericoloso precedente, in contrasto anche con i principi che sono stati alla base della Sentenza della Corte costituzionale che riconobbe la piena aderenza alla Costituzione della doppia preferenza di genere introdotta dalla Regione Campania.
In allegato il testo degli emendamenti.
Emendamenti Riforma senato e Titolo V
2. Con l’occasione non sarebbe male integrare anche il terzultimo comma dell’art. 117 della Costituzione, che attualmente recita:
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
Tale norma costituzionale, come gli altri principi sulla parità costituzionali, europei e internazionali, è ignorata dalle Regioni (buona ultima l’estate dell’anno scorso la Sardegna) che nelle leggi elettorali si son ben guardate dall’ottemperarvi.
Una nuova versione del suddetto comma potrebbe essere (in grassetto le parole da aggiungere):
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la , nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, garantiscono con le proprie leggi la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
3. Andrebbe integrato anche l’art. 122 C. (in grassetto le parole da aggiungere):
Art. 122 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti agli articoli 3 e 51 della Costituzione e con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
4 Ne consegue l’aggiornamento della legge 2 luglio 2004 n.165, per introdurre “nel rispetto della parità di genere ”, la doppia preferenza di genere in maniera omogenea anche nelle varie leggi elettorali regionali. Ecco un’ipotesi di modifica:
All’articolo 4 è aggiunto, alla fine, il seguente comma:
d) nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, per assicurare la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, introducono norme di garanzia di genere, ivi compresa la doppia preferenza di genere nel caso di sistemi che prevedano l’espressione di preferenze.
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