A che punto siamo con la riforma del Senato e del Titolo V

DDL cost. 1429 e connessi (revisione della Parte II della Costituzione)

Fissato a mercoledì 25 giugno, ore 12 il termine per presentare i subemendamenti agli emendamenti dei relatori.
Nello stesso giorno dovrebbe esserci l’incontro dei parlamentari del M5S con una delegazione PD sulla cui composizione non si hanno ancora notizie certe.
Il 3 luglio il provvedimento dovrebbe passare all’esame dell’Aula.
Non è facile prevedere che fine faranno le proposte di modifica contenute in quella parte dei 5200 emendamenti inizialmente presentati, destinata a non essere ritirata nè in Commissione nè in Aula. Crediamo che in pochi li abbiano letti, ma ci ripromettiamo di tornare quanto prima sull’argomento.
Nel frattempo pubblichiamo il testo a fronte degli emendamenti presentati a firma dei due relatori nella Prima Commissione Senato Anna Finocchiaro e Roberto Calderoli (che sarebbero anche concordati con NCD e FI, anche se quest’ultima ha espresso critiche per bocca di Romani).
testi-a-front-riforma-costituzionale-def
Vi aggiungiamo quattro nostre ipotesi di subemendamenti, anche se in queste ore la polemica è tutta concentrata su un solo emendamento, il n. 6.1000, che, nel sopprimere l’articolo 6 del DDL governativo, ripristina a favore dei senatori l’insindacabilità e l’autorizzazione ai procedimenti dell’Autorità Giudiziaria, dalla quale la proposta governativa li escludeva.
Ci sembra errato che nelle polemiche non si distingua tra insindacabilità, dalla quale dovrebbero essere coperti sia deputati che senatori, e la cosiddetta “ immunità “
Per ricordare come si è arrivati ala norma costituzionale vigente ed alla sua legge attuativa, leggi in
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap06_sch01.htm
La soluzione del problema dovrebbe dipendere da due elementi: i compiti affidati al nuovo Senato, ampliati dagli emendamenti Finocchiaro- Calderoli, e le modalità attraverso le quali i Senatori saranno eletti.
E’ proprio l’elezione di secondo livello, confermata anche dagli ultimi emendamenti, che porta con sé una serie di problemi, compresa la difficile soluzione della “immunità”.
Comunque la questione è ancora aperta, e la presidente Finocchiaro ha preannunciato un proprio subemendamento per far passare l’idea del rinvio alla Corte costituzionale e si è dichiarata favorevole anche a uno scudo valido solo per le espressioni e i voti dati in aula.

Quattro proposte di subemendamenti, alcuni dei quali ispirati dagli approfondimenti dell’ACCORDO DI AZIONE COMUNE PER LA DEMOCRAZIA PARITARIA:
Competenze
Em. 1.1000 Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea. Valuta l’attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l’attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.

Subemendamento.
Aggiungere alla fine: “Valuta l’impatto di genere della legislazione dello Stato e delle Regioni.”

Motivazione: tra i nuovi compiti previsti non può essere tralasciata la valutazione dell’impatto di genere, per le sue ricadute non solo sull’applicazione del principio costituzionale della parità uomo-donna, ma anche intermini sociali ed economici.
Modalità di elezione
Em. 2.1000
2.1000
Art. 2.
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1.L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
Settantaquattro senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i loro membri, in proporzione alla loro composizione.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ne hanno uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Ventuno senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i Sindaci dei comuni della Regione, nella misura di uno per ciascuna.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale”.».
Subemendamento n. 1
Aggiungere “in modo che sia assicurato l’equilibrio di genere” alla parte finale”
Motivazione: Si tratta della stessa specifica prevista dall’emendamento 17.1000 per l’elezione da parte delle Regioni dei delegati alla elezione del Presidente della Repubblica.
Subemendamento n. 2
Sostituire la frase: ”Ventuno senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i Sindaci dei comuni della Regione, nella misura di uno per ciascuna.” Con la seguente: ”Ventuno senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i sindaci e i consiglieri dei comuni della Regione, nella misura di uno per ciascuna, in modo che sia assicurato l’equilibrio di genere” alla parte finale: Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale”.”

Proposte di legge d’iniziativa popolare
Em. 9.1000
Finocchiaro, Calderoli, relatori
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 71, terzo comma, della Costituzione, la parola “cinquantamila” è sostituita dalla seguente “trecentomila” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La discussione e la votazione finale delle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari”.».
Subemendamento: “Sostituire trecentomila con centomila”

Motivazione: subordinare l’impegno all’esame da parte del Parlamento (demandato comunque ad una successiva legge) ada una eccessiva elevazione del numero di firme attualmente necessarie per presentare una proposta di legge d’iniziativa popolare, significherebbe vanificare un importante strumento di democrazia diretta.

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