Per il coordinamento dei sistemi elettorali regionali
Simonetta Sotgiu ha scritto il doc allegato in pdf, che riportiamo anche in calce.
Sarà pubblicato su “ Nuova Sardegna” con alcune integrazioni relative a questa Regione.
Necessità di un coordinamento delle leggi elettorali regionali
Mentre si avvia verso la conclusione la stagione delle modifiche al sistema elettorale nazionale con la modifica anche della norma costituzionale relativa alla elezione del Senato, è opportuno rilevare, anche e proprio in relazione a tale sostanziale intervento sulla Costituzione, il concreto pericolo della lesione del riequilibrio della rappresentanza, sancito dall’art.117 Cost. terzultimo comma.
In forza, infatti, del cit. art.117 Cost. il Parlamento italiano , con la legge n.215 del 2012, ha dettato, in via esclusiva, precise norme per le elezioni di Province, Comuni e Città metropolitane, rispettose del principio della parità di accesso di entrambi i sessi alle cariche elettive, ma non ha seguito lo stesso criterio per le elezioni dei Consigli Regionali, limitandosi a richiamare, nei confronti delle Regioni, il principio del rispetto del riequilibrio prima citato.
Tale generica disposizione non è stata sufficiente a porre rimedio al guazzabuglio di leggi elettorali regionali, differenti per lo più l’una dall’altra, causa di diversificazioni nell’elettorato dell’una o dell’altra regione in materia di rappresentanza e, soprattutto, ostili quasi tutte al rispetto del principio paritario in questione, che, ancorché non menzionato fra le materie di competenza concorrente o residuale fra Stato e Regioni , rientra fra i principi costituzionali fondamentali, in ordine al quale lo Stato conserva le prerogative legislative di indirizzo e coordinamento.
Se è, infatti, indubbio che con la disposizione dell’art.117 terzultimo comma Cost. l’indirizzo per l’adeguamento delle leggi elettorali regionali ai principi paritari sia stato dato, non altrettanto è avvenuto per il coordinamento di tali leggi, mediante l’inserimento nella citata legge 215 del 2010 di norme elettorali analoghe a quelle previste per gli Enti Locali. Tale omissione è stata a suo tempo giustificata col fatto che la competenza esclusiva o concorrente dello Stato in tale materia non è prevista nel cit. art.117. La Corte Costituzionale ha però affermato (sentenza n.44 del 2014 in materia di elezioni nelle Unioni dei Comuni) che la mancata menzione della competenza esclusiva dello Stato su una data materia non comporta l’automatica attribuzione di tale competenza alla competenza legislativa regionale, permanendo tale competenza nello Stato nel quadro dei principi fondamentali che, per quanto riguarda la parità di rappresentanza politica dei sessi, deve tenere conto dell’art.51 1° comma Cost.
Le leggi elettorali, statali o regionali i, possono perciò stabilire modi e criteri della partecipazione popolare alla vita democratica, ma sempre nel rispetto della Costituzione, e ciò comporta l’applicazione da parte delle singole Regioni non solo, senza eccezioni, della norma di indirizzo di cui all’art.117 terzultimo comma Cost.,ma anche dell’art.51 Cost nel quadro del rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione (sent. C. Cost.430/2007;237/2009) delle relative competenze legislative statali e regionali e di leale collaborazione fra Stato e Regioni (art.120 Cost.), in caso di mancata esplicitazione da parte dalla Costituzione (sent.C.Cost.50/2008).
Può senza dubbio affermarsi che il coordinamento di tali due norme fondamentali è contenuto, al momento, sia nella legge 215/2010 per quanto attiene agli Enti locali sia nella legge elettorale (c.d. Italicum), relativa all’elezione della Camera dei Deputali, ma la stessa cosa non può dirsi per la maggior parte delle leggi elettorali regionali (con qualche lodevole eccezione) e ciò va necessariamente a incidere su quella che sarà la composizione del Senato affidata a eletti di secondo livello da parte di Consigli Regionali, composti a loro volta in violazione del combinato disposto delle norme citate, norme di cui l’art.122 Cost. pretende l’applicazione da parte delle Regioni “ nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”.
Principi quadro, per quanto attiene il criterio della parità di accesso alle cariche elettive, trascurati dal Parlamento con la legge 215 del 2010, che non ha adeguato a esso tutte le leggi elettorali regionali.
Ferma restando la competenza elettorale regionale ai sensi dell’art.122 Cost, si impone quindi, la modifica della legge 2 luglio 2004, n. 165, che introduca disposizioni sulle modalità da seguire per l’elezione dei singoli Consigli regionali e coordini e unifichi i parametri fondamentali di razionalizzazione e coordinamento dei sistemi elettorali degli organi elettivi ai vari livelli
Tale iniziativa non solo garantirebbe la rispondenza di tutte le leggi regionali elettorali ai principi costituzionali, ma comporterebbe la semplificazione e la facilitazione dell’espressione del voto nelle elezioni delle assemblee nazionali e regionali.
27 luglio 2015 Simonetta SOTGIU
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