Il nuovo Senato secondo la riforma costituzionale che sarà sottoposta il prossimo 4 dicembre al vaglio del referendum confermativo.

 (Seconda versione del precedente post con integrazioni ritenute necessarie dopo aver partecipato ad un acceso confronto tra sostenitori del si e sostenitori del no al referendum)

In breve: Tra incertezze interpretative e rinvii a leggi, regolamenti e elezioni  successive, una facile previsione: poche o nessuna donna tra le elette nel nuovo Senato,  nonostante  i principi costituzionali  e il nuovo articolo 55 Cost.  previsto dalla riforma.

Premessa: per una completa disamina dell’argomento è necessario riferirsi al testo del Disegno di legge del  12/04/2016 , pubblicato nella G.U. del 15/04/2016

 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/04/15/16A03075/sg, ossia il disegno di legge sottoposto al referendum del 4 dicembre, non essendo sufficiente esaminare i testi a fronte della Costituzione vigente e di quella a riforma approvata predisposti da varie fonti.

 Suggeriamo di avvalersi del documento predisposto dall’Ufficio studi della Camera che comprende anche nella tabella n. 1 le modifiche apportate dal testo a leggi costituzio­nali e nella tabella n. 2, gli articoli del testo che non modificano la Costituzione, né leggi costituzionali.

 Tra questi ultimi sono comprese le disposizioni dell’articolo 39[i], estremamente importanti per comprendere come potrebbe essere  il nuovo Senato a riforma approvata

Composizione e elezione del nuovo Senato

  • Il nuovo Senato sarà “composto di 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I senatori saranno formalmente eletti dai consigli regionali, che avranno l’obbligo di sceglierli tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori“. Non si fa cenno ai Presidenti delle Giunte regionali che non sono compresi tra i componenti dei consigli e quindi sembra non potranno aspirare a diventare senatori.
  • La ripartizione dei seggi tra le Regioni sarà in proporzione alla loro popolazione e nessuna Regione avrà meno di due senatori. Due senatori toccheranno anche a Trento e Bolzano.
  • L’attuale elezione a suffragio universale e diretto per il Senato è sostituita da un’elezione di secondo grado ad opera delle assemblee elettive regionali, “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”.
  • Inoltre il Senato diviene organo a rinnovo parziale, poiché la durata dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali  (Consigli regionali o comuni) nei quali sono stati eletti.

Se il risultato del referendum del 4 dicembre confermasse la riforma, l’attuale Parlamento dovrebbe approvare un’apposita legge elettorale ordinaria per stabilire le modalità di elezione del nuovo Senato. Questa legge potrà essere portata all’esame della Corte costituzionale nel termine (dieci giorni dall’entrata in vigore) e con le modalità  (su ricorso motivato di almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o di almeno un terzo dei componenti del Senato),  previsti dal nuovo articolo 73 Cost.[ii]

Anche per le Regioni è previsto che esse debbano modificare le proprie leggi elettorali per adeguarle alla nuova legge elettorale del Senato, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima. Si tratta comunque di un termine non perentorio, che quindi potrà anche non essere rispettato.

Peccato che l’articolo 73 Cost. nuova versione non abbia incluso anche le leggi regionali tra quelle da sottoporre eventualmente al preventivo vaglio della Suprema Corte, come avrebbe dovuto suggerire l’attuale situazione caratterizzata dal mancato rispetto dei principi costituzionali afferenti l’equilibrio di genere in numerose leggi elettorali regionali.

Le norme di garanzia di genere

La futura legge elettorale per il Senato dovrà contenere norme di garanzia di genere, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 55 della Costituzione, come riscritto dall’articolo 1 della riforma.

ART. 1. (Funzioni delle Camere).

  1. L’articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio

tra donne e uomini nella rappresentanza. Omissis ».

La riforma, quindi, specifica ulteriormente, e per il Parlamento nazionale, quanto già sancito nella Costituzione vigente dall’articolo 51 che prevede l’accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne in condizioni di parità e la promozione con appositi provvedimenti delle pari opportunità tra donne e uomini. Con riferimento  al livello regionale è poi prevista la promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive ( art. 117 Cost).

Si tratta di articoli che discendono dal principio fondamentale dell’uguaglianza dei cittadini dell’uno e dell’altro sesso davanti alla legge – art. 3 Cost, primo comma-, che si riferisce anche all’uguaglianza sostanziale nell’assegnare alla Repubblica il compito  di rimuovere gli ostacoli  che di fatto impediscono tale uguaglianza -art. 3 Cost, secondo comma- .

Sono le norme costituzionali alle quali si devono alcune leggi regionali elettorali vigenti, a partire dalla legge regionale Campania, che hanno introdotto la doppia preferenza di genere, la legge n.215/2012 che ha  introdotto  disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali (tra cui la doppia preferenza  e la par condicio di genere), passando per la tripla preferenza di genere della legge elettorale per il Parlamento europeo, fino ad arrivare ad alcune norme di garanzia di genere inserite, sia pure a fatica, nell’ITALICUM.

Per l’approvazione e entrata in vigore della nuova legge elettorale del Senato nella Legislatura in corso i tempi sono stretti, anche se una norma transitoria prevede un termine abbreviato  per l’eventuale ricorso alla Corte costituzionale (introdotto dalla riforma in via preventiva per le leggi elettorali riguardanti il Parlamento), che scade il decimo giorno dall’entrata in vigore della legge medesima.[iii]

Comunque la prima elezione del nuovo Senato (in realtà l’unica (perché i successivi rinnovi saranno parziali) dovrebbe avvenire secondo  la norma  “transitoria”, prevista dall’art. 39 del ddl costituzionale,[iv] che, oltre ad essere, come da più parti sottolineato, di difficile interpretazione, non prevede il concorso dei cittadini né si fa carico, nel rispetto dei principi costituzionali,  di promuovere l’equilibrio di genere  come ribadito dall’articolo 1 della riforma.

Il colmo è che, poiché la norma transitoria è pur sempre di rango costituzionale, non sembrerebbe possibile sottoporla al vaglio della Corte Costituzionale!  Salvo si sostenga che si tratti di una sorta di legge elettorale, sia pure transitoria e, in tal caso, potrebbe essere sottoposta, ai sensi del nuovo articolo 73 Cost., all’esame della Corte costituzionale nel termine (dieci giorni dall’entrata in vigore) e con le modalità  (su ricorso motivato di almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o di almeno un terzo dei componenti del Senato),  previsti dalla riforma.

Comunque per l’elezione del primo Senato. le candidature femminili tra i sindaci  e i consiglieri regionali sono  numericamente limitate  e destinate a rimanere tali, anche nel caso si modifichino velocemente le singole leggi elettorali in tutte le Regioni. Difatti i consigli eletti con le nuove leggi elettorali per la maggior parte delle Regioni interverrebbero fuori tempo utile, salvo scioglimenti anticipati.

Le prossime elezioni Regionali.

Sicilia – Autunno 2017
Lombardia, Lazio, Molise –  Febbraio 2018
Val d’Aosta Friuli V-G – Primavera 2018
Trentino, Alto Adige, Basilicata – Autunno 2018
Sardegna – Febbraio 2019
Piemonte, Abruzzo –  Primavera 2019
Emilia R., Calabria – Autunno 2019
Liguria,Veneto, Marche, Umbria, Campania, Puglia – Primavera 2020

Come si vede, la prima Regione ad andare alle urne, a oggi sarà la Sicilia, nell’autunno 2017. Quindi potrebbe essere  la Sicilia ad eleggere per prima i propri senatori in un Consiglio eletto secondo le nuove regole. Se l’attuale legislatura nazionale dovesse concludersi  a scadenza naturale, nella primavera 2018,  potrebbe ipotizzarsi un “election day” in cui, oltre al rinnovo della Camera dei deputati, in cinque Regioni in scadenza (Lombardia, Lazio, Molise, Val d’Aosta, Friuli), si rinnoverebbero anche i Consigli regionali  e si eleggerebbero i nuovi  Presidenti.  Quindi anche in queste Regioni si  eleggerebbero  i nuovi senatori tra consiglieri  eletti secondo le nuove regole.

Le altre Regioni, in attesa delle rispettive elezioni, voterebbero con gli attuali Consigli ancora in carica.

L’applicabilità delle norme transitorie

Rimane aperta la discussione sull’obbligo di applicare per la prima elezione del nuovo Senato comunque le norme transitorie di cui all’articolo 39 (che non prevedono né il concorso dei cittadini né alcun tipo di norma di garanzia di genere), come chiaramente emerge dalla interpretazione letterale della norma, oppure si possa provvedere a sostituirle, o almeno ad integrarle,  con quelle della futura nuova legge elettorale prevista dalla riforma, sempre che il Parlamento  riesca a scriverne una che rispetti le numerose e in parte incoerenti nuove disposizioni costituzionale e che la legge passi al vaglio della Suprema Corte.

Conclusione

Una cosa è indiscutibile: il nuovo Senato è ancora un ectoplasma, ma di sesso maschile.

[i] Art. 39. (Disposizioni transitorie).

  1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, per l’elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l’ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell’ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

omissis
6. La legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.

  1. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
    8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
     

[ii] Per approfondimenti tecnici su alcuni di questi aspetti e altri, vedi http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32310

[iii]

In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

 

 

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