L’inganno dell’art. 39 del Disegno di Legge Costituzionale

In breve: una norma transitoria che non modifica la Costituzione, quindi sfugge a coloro che si limitano a leggere i testi a fronte degli articoli riformati, ma contraddice quanto è previsto dal nuovo articolo 55 della Costituzione sulla promozione dell’equilibrio di genere nelle leggi elettorali per il Parlamento (addirittura falsamente presentato come introduzione del principio della parità di genere in Costituzione) e dal nuovo articolo 57 Costituzione, in cui è stato inserito, per dare un contentino a chi è contro l’elezione indiretta, l’inciso “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri.” in-breve

Testo del Disegno di legge del  12/04/2016 , pubblicato nella G.U. del 15/04/2016

 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/04/15/16A03075/sg,

– – – – – – –

Tre domande e tre risposte:

  1. I cittadini concorreranno ad eleggere il primo nuovo Senato?

Risposta No

  1. Ci saranno senatrici nel primo nuovo Senato? (salvo le senatrici di nomina del Presidente della Repubblica).

Risposta No

  1. Le regioni a statuto speciale voteranno per il primo nuovo Senato?

Risposta Non si capisce
La prima elezione del nuovo Senato (in realtà l’unica, perché i successivi rinnovi saranno parziali) non avverrà secondo i nuovi articoli della Costituzione, ma in base alla norma “transitoria”, prevista dall’art. 39 del ddl costituzionale, di cui non si parla nei dibattiti e ignorata anche da molti che hanno tentato di informarsi per un voto consapevole.
Una norma “transitoria” che potrebbe avere una vita lunga, in quanto  la legge elettorale ordinaria, prevista dalla Costituzione riformata, potrebbe anche non arrivare mai, come affermato dalla stessa ministra Boschi. Molti concordano perché sembra impossibile che una legge elettorale possa rispettare le disposizioni contraddittorie previste dalla riforma costituzionale e passare indenne al vaglio della Corte costituzionale.

Una norma che, oltre ad essere, come da più parti sottolineato, di difficile interpretazione, non fa menzione delle scelte dei cittadini (nuovo art. 57 della Costituzione), né si fa carico in alcun modo di promuovere l’equilibrio di genere di cui all’articolo 1 della riforma (nuovo art. 55 della Costituzione).

Da non trascurare che i sindaci e i consiglieri regionali attualmente, oltre che del PD, sono in prevalenza uomini e che   questi sono gli elettori e i candidati del nuovo Senato.

 Per documentarsi in prima persona suggeriamo di avvalersi del documento predisposto dall’Ufficio studi della Camera che comprende anche nella tabella n. 1 le modifiche apportate dal testo a leggi costituzio­nali e nella tabella n. 2, gli articoli del testo che non modificano la Costituzione, né leggi costituzionali.

documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500n.pdf

Nuovi articoli della Costituzione
Articolo 55, comma 2:“Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”
Articolo 57 comma 5: La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Articolo 57 comma 6: Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

Dal DDL: Art. 39 (Disposizioni transitorie)

  1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, per l’elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l’ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell’ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

————-

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un’icona per effettuare l’accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s…

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: