I 74 senatori-consiglieri regionali: come sarebbero eletti secondo Renzi
Abbiamo l’impressione che la riforma costituzionale proposta dal Governo e rimaneggiata dal Parlamento sia poco conosciuta dagli stessi creatori, che la raccontano in maniera opposta alla realtà. Non vogliamo neppure ipotizzare che si tratti, invece, di malafede.
La questione è comunque complessa: tra le modifiche alla Costituzione previste dal DDL sottoposto al referendum non si trova la modalità con la quale verranno eletti i nuovi senatori. La riforma abroga l’articolo 58 della Costituzione, che prevede che i senatori siano eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Il nuovo articolo 57 della Costituzione stabilisce che il nuovo Senato sarebbe composto da 95 senatori (più cinque eventuali senatori nominati dal Presidente della Repubblica) e specifica che i 95 nuovi senatori dovranno essere eletti dai componenti dei Consigli Regionali (e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano) “ che avranno l’obbligo di sceglierli “tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori“.:
Il comma 6 dell’art. 57 rimanda a una legge ordinaria la regolamentazione delle modalità di elezione dei componenti del Senato:nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale, mentre l’articolo 39 del DDL, che non modifica la Costituzione, regolamenta con norma transitoria le prime elezioni.
Fermo restando che fino all’approvazione di una legge che regoli l’elezione dei senatori valgono appunto le disposizioni transitorie della riforma Renzi Boschi (art.139) e quindi i senatori saranno eletti “direttamente” dai Consigli Regionali, anche nel caso la legge elettorale sia approvata entro questa legislatura, non potrebbe essere applicata alla prima elezione del nuovo Senato.
Su questo BLOG abbiamo dettagliatamente argomentato il duplice motivo che rende inattaccabile tale affermazione. Norme per la partecipazione dei cittadini all’elezione dei senatori possono valere solo quando gli stessi sano chiamati a rinnovare i Consigli, con il limite della necessità di consentire a tutti tale possibilità e non solo agli abitanti delle prime regioni in cui si procede al rinnovo dei Consigli.
Non si tratta solo di interpretare correttamente la norma, peraltro in questo punto sufficientemente chiara, ma anche di tenere conto delle date di scadenza differenziate dei Consigli regionali in carica, che impediscono l’applicazione della eventuale legge elettorale ordinaria prima del 2020. ( vedi il nostro post precedente).
Rimane il dubbio se sia più grave che gli stessi che hanno scritto la riforma non ne conoscano il contenuto o che vogliano convincere a votarla con affermazioni che sanno non essere vere.
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