Perché ancora non sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’interno le liste delle candidate e dei candidati?
Una evidente e inaccettabile violazione dei diritti delle elettrici e degli elettori. per i quali Aspettare stanca si è battuta sin dall 2006, anno della sua fondazione, quando chiese e ottenne, pur in assenza ancora di una legge, la pubblicazione delle liste in occasione della prima applicazione del porecllum.
Ancora oggi, 7 maggio 2019, a 20 giorni dalla chiamata alle urne, non risultano pubblicate le liste per le europee e neanche i facsimili delle schede.
https://dait.interno.gov.it/elezioni/speciale-europee
https://dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza/europee2019
Eppure ora esistono vari e chiari obblighi di legge, disattesi in maniera inaccettabile dall’amministrazione competente (ministero dell’interno), grazie alla compiacente e corresponsabile inerzia dell’intero Governo e dello stesso Parlamento.
Le conseguenze sono gravi: ci si chiede anche come le emittenti, la stessa AGCOM, il CNU e i CORECOM possano rispettare e far rispettare quanto previsto nella Delibera n. 94/19 dell’ AGCOM sulla disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.
Per la RAI il problema si pone anche rispetto all’osservanza della delibera approvata dalla Commissione parlamentare di vigilanza nella seduta del 2 aprile scorso.
Forse la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, oltre a rispondere alla domanda n. 23 (vedi sotto) avrebbe dovuto attivarsi per rispettare l’obbligo che compete per legge al Ministero dell’interno.
23. Quali disposizioni sono state introdotte dalla legge 3 novembre 2017, n.165 in materia di trasparenza?
Ai sensi dell’art.4 della legge 3 novembre 2017, n.165 e dell’art.11 della legge 24 gennaio 1979, n.18, in un’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’interno (denominata “Elezioni trasparenti”) sono pubblicati – in maniera facilmente accessibile – per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che abbia presentato liste:
- a) il contrassegno depositato, con l’indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito;
- b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza.
Nella medesima sezione del sito sono pubblicate, per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascuna circoscrizione.
Eppure, con decreto del 20 marzo scorso, il ministro dell’interno, in adempimento delle relative norme di legge, ha disposto quanto segue:
Articolo 1
(Destinatari e procedimento di pubblicazione)
- In occasione delle elezioni del Parlamento nazionale e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono pubblicati, per ciascun candidato ammesso, all’interno della sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet del Ministero dell’interno istituita dall’articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, il curriculum vitae ed il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale, già pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico o lista, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.
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